Guide 10 Giugno, 2026
La sorveglianza sanitaria rappresenta uno degli obblighi più delicati e spesso sottovalutati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Eppure, nel 2026, con l'introduzione di 300 ispettori del lavoro entro il 2028, i controlli su questo fronte sono destinati ad aumentare in modo significativo. Molti datori di lavoro si trovano in difficoltà nel comprendere quando la nomina del medico competente sia effettivamente obbligatoria, quali lavoratori debbano essere sottoposti a visite mediche e quali siano le conseguenze reali di una mancata attivazione di questo servizio fondamentale.
Le novità normative introdotte dalla Legge n. 198 del 29 dicembre 2025 hanno apportato modifiche significative al sistema di sorveglianza sanitaria, introducendo una nuova fattispecie di visita medica e rafforzando gli obblighi informativi del medico competente, soprattutto in materia di screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN. Parallelamente, la circolare n. 1/2026 dell'Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito aspetti controversi e fornito indicazioni operative per aziende e professionisti.
La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per tutte le aziende indistintamente, ma scatta solo in presenza di rischi specifici per la salute dei lavoratori. Secondo il comma 1 dell'articolo 41, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva, oppure quando il lavoratore ne fa richiesta e il medico competente la ritiene correlata ai rischi professionali.
I casi più comuni in cui l'obbligo di sorveglianza sanitaria diventa operativo comprendono: videoterminalisti oltre le 20 ore settimanali, movimentazione carichi, agenti chimici, esposizione a rumore e vibrazioni oltre i valori d'azione, impiego di agenti cancerogeni o mutageni, contatto con agenti biologici, lavoro notturno e lavori in quota o in ambienti confinati. È fondamentale che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia aggiornato e indichi chiaramente quali lavoratori siano esposti a questi fattori di rischio, poiché è proprio dal DVR che discende l'obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria.
L'obbligo di nomina del medico competente ricade sul datore di lavoro, che deve formalizzare l'incarico tramite lettera di nomina. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria. Questa figura professionale non si limita a eseguire visite mediche, ma partecipa attivamente alla gestione della sicurezza aziendale, visitando gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.
La maggiore personalizzazione del protocollo sanitario prevede che il medico competente tenga conto non solo del rischio formale (indicato nel DVR), ma anche delle condizioni concrete di lavoro e delle caratteristiche individuali del lavoratore (età, genere, patologie pregresse). Anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è coinvolto nella gestione della sorveglianza sanitaria, ricevendo informazioni aggregate sui risultati delle visite in forma anonima.
Le novità più rilevanti introdotte nel 2026 riguardano diversi aspetti operativi della sorveglianza sanitaria. Il decreto chiarisce che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi "devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro", con l'unica eccezione per le visite preassuntive. Questo chiarimento pone fine a prassi aziendali scorrette che prevedevano lo svolgimento di visite mediche al di fuori dell'orario lavorativo.
Un'altra importante novità riguarda la logica del "ragionevole motivo", che prevede interventi tempestivi fondati sul ragionevole sospetto per lavoratori che svolgono mansioni a rischio con sospetto uso di alcol o droghe. Tuttavia, per una corretta attuazione della disposizione, si ritiene necessario attendere la conclusione dell'Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza", previsto entro il 31 dicembre 2026.
Per chi opera in smart working, la Legge 34/2026 ha introdotto obblighi specifici: la sorveglianza sanitaria resta obbligatoria se il lavoratore agile utilizza il computer per più di 20 ore settimanali (media mensile).
Il datore di lavoro che deve attivare la sorveglianza sanitaria deve procedere secondo questa sequenza operativa. In primo luogo, occorre verificare la presenza di rischi specifici nel DVR aziendale che richiedano la sorveglianza sanitaria. Successivamente, si procede alla nomina formale del medico competente, indicando nella lettera di incarico i rischi presenti, le mansioni soggette a sorveglianza e l'organizzazione aziendale.
Il medico competente dovrà poi redigere il protocollo sanitario, specificando per ogni mansione a rischio quali accertamenti sanitari sono necessari e con quale periodicità. Le visite mediche periodiche devono essere programmate e calendarizzate, garantendo che anche per il lavoratore c'è l'obbligo di sottoporsi alle visite, qualora previste, secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate.
È inoltre essenziale conservare tutta la documentazione sanitaria nel rispetto della privacy: la cartella sanitaria rimane sotto la responsabilità del medico competente, mentre il datore di lavoro riceve unicamente il giudizio di idoneità. Come per altri aspetti della gestione della sicurezza, anche la formazione dei neoassunti deve essere coordinata con l'effettuazione della visita medica preventiva prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
Le sanzioni per la mancata o irregolare gestione della sorveglianza sanitaria sono tra le più severe previste dal D.Lgs. 81/2008. La mancata nomina del medico competente espone il Datore di Lavoro a un arresto da 3 a 6 mesi o a un'ammenda da 556,60 a 9.112,57 €. Si tratta di una sanzione penale, non amministrativa, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di fedina penale e responsabilità personale.
Per quanto riguarda l'omessa visita medica ai lavoratori, è prevista un'ammenda da 192 a 4.384 €, importo che può raddoppiare o triplicare in base al numero di lavoratori coinvolti (secondo indirizzi INL). Più dettagliatamente, per la mancata sorveglianza sanitaria delle categorie di lavoratori per cui l'obbligo è espressamente dettato dalla legge 81/08 le sanzioni sono multe a partire da 2.192,00€ fino a 4.384,00€, importo che viene raddoppiato se i lavoratori coinvolti sono più di 5, e triplicato se i lavoratori sono più di 10.
Oltre alle sanzioni economiche e penali, la mancata gestione della sorveglianza sanitaria può comportare conseguenze ancora più gravi in caso di infortunio o malattia professionale, con l'apertura di procedimenti penali per lesioni colpose o omicidio colposo e la contestazione di responsabilità civili per il risarcimento dei danni. In caso di ispezione, inoltre, l'assenza del medico competente può portare alla sospensione dell'attività imprenditoriale fino alla regolarizzazione.
Uno degli errori più frequenti è ritenere che la sorveglianza sanitaria non sia necessaria semplicemente perché si tratta di una piccola impresa o di un ufficio. La dimensione aziendale non è rilevante: ciò che conta è la presenza di rischi specifici nel DVR. Anche un ufficio con pochi dipendenti, se questi utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali, è soggetto all'obbligo.
Un altro errore comune è nominare il medico competente ma non farlo partecipare attivamente alla vita aziendale. Il medico deve visitare periodicamente i luoghi di lavoro, partecipare alla riunione periodica annuale e collaborare all'aggiornamento del DVR. La sua presenza non può essere solo "sulla carta".
Molti datori di lavoro trascurano inoltre l'obbligo di far effettuare le visite mediche durante l'orario di lavoro, convocando i dipendenti prima o dopo il turno. Questo approccio è contrario alla normativa vigente e può comportare contestazioni sia da parte dei lavoratori che degli organi di vigilanza. Allo stesso modo, va evitato di adibire un lavoratore a una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria prima che il medico competente abbia espresso il giudizio di idoneità: questa condotta configura una violazione specifica, sanzionata autonomamente.
Infine, non bisogna dimenticare che anche la mancata registrazione dei near miss può avere riflessi sulla valutazione complessiva dei rischi e quindi sulla corretta impostazione del protocollo sanitario.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i dipendenti?
No, l'obbligo riguarda solo i lavoratori esposti a rischi specifici individuati nel DVR aziendale, come videoterminali oltre 20 ore settimanali, movimentazione manuale di carichi, esposizione ad agenti chimici, rumore, vibrazioni, lavoro notturno e altri fattori di rischio previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Chi paga le visite mediche del lavoro?
Tutti i costi della sorveglianza sanitaria, compresi quelli per esami specialistici, trasferte e tempo impiegato, sono interamente a carico del datore di lavoro. Il lavoratore non deve sostenere alcuna spesa e il tempo della visita è considerato orario di lavoro retribuito.
Cosa succede se un lavoratore rifiuta di sottoporsi alla visita medica?
Il rifiuto costituisce una violazione dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08 (obblighi dei lavoratori) e può comportare conseguenze disciplinari fino al licenziamento per giusta causa. Senza giudizio di idoneità, il datore di lavoro non può assegnare il lavoratore alla mansione prevista.
Ogni quanto vanno ripetute le visite mediche periodiche?
La periodicità è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario in funzione del rischio specifico. Può essere annuale, biennale o con cadenze diverse, ma deve essere sempre indicata nel protocollo sanitario e rispettata rigorosamente.
Il datore di lavoro può leggere i referti medici dei dipendenti?
Assolutamente no. Il datore di lavoro riceve dal medico competente solo il giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con prescrizioni, non idoneo temporaneamente, non idoneo permanentemente). I dati clinici restano coperti da segreto professionale e sono gestiti esclusivamente dal medico competente nel rispetto del GDPR.
È obbligatorio nominare il medico competente anche per i lavoratori in smart working?
Sì, se i lavoratori agili utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali in media mensile, si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria così come previsto per i lavoratori in presenza. La Legge 34/2026 ha chiarito definitivamente questo aspetto.
Cosa succede se il medico competente esprime un giudizio di non idoneità?
Il datore di lavoro non può adibire il lavoratore a quella mansione specifica. Deve cercare, ove possibile, di ricollocare il dipendente in altre mansioni compatibili con le sue condizioni di salute. Sia il datore di lavoro che il lavoratore possono presentare ricorso all'ASL entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.
La visita medica dopo 60 giorni di malattia è sempre obbligatoria?
No, non più in modo automatico. Il medico competente valuta caso per caso se sia necessaria una visita di idoneità alla ripresa del lavoro, considerando la natura dell'assenza e i rischi specifici della mansione. Non è un automatismo come in passato.
La sorveglianza sanitaria rappresenta oggi molto più di un semplice adempimento burocratico: è uno strumento essenziale di prevenzione, tutela della salute e gestione dei rischi aziendali. Con l'intensificazione dei controlli prevista per il 2026 e gli anni successivi, nessuna impresa può permettersi di trascurare questo obbligo senza incorrere in sanzioni severe e rischi operativi concreti.
La corretta attivazione della sorveglianza sanitaria richiede un approccio integrato: un DVR aggiornato e accurato, la nomina di un medico competente qualificato e collaborativo, la programmazione puntuale delle visite mediche e la corretta gestione documentale nel rispetto della privacy. Ignorare questi obblighi non solo espone a sanzioni economiche e penali, ma mette a rischio la salute dei lavoratori e la continuità stessa dell'attività aziendale.
Come per altri aspetti della sicurezza sul lavoro, dalla valutazione dello stress lavoro-correlato alla gestione della cassetta di primo soccorso, anche la sorveglianza sanitaria va affrontata con serietà e competenza professionale. Le piccole e medie imprese in particolare devono prestare attenzione a non sottovalutare questo aspetto: anche realtà di pochi dipendenti, se esposti a rischi specifici, sono pienamente soggette agli obblighi di legge.
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