Notizie 4 Maggio, 2026
Per anni molte aziende hanno gestito la formazione dei neoassunti come un adempimento da completare nelle settimane successive all’ingresso in azienda. In particolare, si è diffusa la convinzione che esistesse una sorta di finestra di 60 giorni entro cui regolarizzare la formazione obbligatoria sulla sicurezza. Oggi questa lettura non può più essere considerata corretta.
Il quadro normativo ribadisce infatti un principio molto chiaro: la formazione dei lavoratori non è un passaggio da rinviare, ma una misura di prevenzione che deve accompagnare l’inizio del rapporto di lavoro e, soprattutto, precedere l’effettiva adibizione alla mansione. Per le imprese questo significa rivedere procedure di assunzione, affiancamento e onboarding, evitando di far iniziare il dipendente “intanto poi facciamo il corso”. In questo contesto, può essere utile richiamare anche la nostra guida ai ruoli della sicurezza in azienda, utile per capire chi deve presidiare davvero questi adempimenti interni.
In breve
- La regola dei presunti 60 giorni non può più essere utilizzata per rinviare la formazione sicurezza del neoassunto.
- La formazione deve essere erogata all’atto della costituzione del rapporto di lavoro e comunque prima che il lavoratore venga adibito alla mansione.
- Per il settore turismo e ristorazione è prevista una deroga di 30 giorni dall’assunzione per completare la formazione dei lavoratori, ferma restando la necessità di gestire con attenzione l’inserimento iniziale.
- Anche l’eventuale addestramento, quando previsto, deve essere organizzato in modo coerente con i rischi presenti e con l’attività svolta.
- Far lavorare un dipendente senza formazione adeguata espone il datore di lavoro a responsabilità sanzionatorie e a rischi ancora più gravi in caso di infortunio.
Il punto di partenza resta l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. Non si tratta di un adempimento formale, ma di uno degli strumenti principali attraverso cui il sistema prevenzionistico mira a ridurre il rischio di infortuni e comportamenti non sicuri.
Lo stesso articolo chiarisce anche il momento in cui la formazione deve essere effettuata. Il riferimento centrale è il comma 4, lettera a), secondo cui la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro. Questo significa che tra assunzione e formazione esiste un collegamento diretto: il lavoratore deve essere formato quando entra in azienda, non dopo essere stato esposto ai rischi della sua attività. Per chi vuole riprendere le basi organizzative del sistema prevenzionistico, resta utile anche la guida completa al DVR, perché la formazione trova sempre il suo fondamento nella corretta valutazione dei rischi aziendali.
Per lungo tempo, nella pratica aziendale, si è radicata l’idea che il datore di lavoro potesse completare la formazione del neoassunto entro 60 giorni dall’assunzione. Questa impostazione, favorita da interpretazioni operative non sempre coerenti con il dettato normativo, ha portato molte imprese a trattare la formazione come un’attività da pianificare “appena possibile”, ma non necessariamente prima dell’avvio concreto della prestazione lavorativa.
Il problema è che questa prassi ha spesso generato una pericolosa zona grigia. In molti casi il dipendente iniziava a lavorare, magari in affiancamento o con mansioni ritenute semplici, senza aver ancora ricevuto la formazione generale e specifica sui rischi. Proprio qui si è creata la maggiore criticità: confondere una tolleranza organizzativa con una vera regola di legge. Un’impostazione simile si scontra con la logica preventiva che attraversa tutto il Testo Unico, così come emerge anche in altri adempimenti periodici, ad esempio nella riunione periodica sulla sicurezza, dove la programmazione non può essere sostituita dall’improvvisazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 interviene in modo netto su questo punto e rafforza un principio che era già presente nel Testo Unico: la formazione del lavoratore deve essere erogata all’atto della costituzione del rapporto di lavoro e, in ogni caso, prima dell’adibizione alla mansione. In altre parole, il lavoratore non deve iniziare l’attività senza aver prima ricevuto la preparazione necessaria in relazione ai rischi cui sarà esposto.
Il messaggio operativo per le aziende è molto chiaro: la formazione sicurezza del neoassunto non può più essere gestita come un adempimento differito. Non esiste più uno spazio temporale generalizzato utilizzabile per far partire il dipendente e organizzare il corso in un secondo momento. La logica è interamente preventiva: prima si forma, poi si lavora. Su questo tema si inserisce anche il quadro delle novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025 per i preposti, che conferma come la formazione stia assumendo un ruolo sempre più stringente e meno rinviabile.
Accanto alla regola generale dell’immediatezza, per il settore turismo e ristorazione è prevista una specifica deroga organizzativa. In questo ambito, la formazione dei lavoratori può essere completata entro 30 giorni dalla data di assunzione. Si tratta di una previsione pensata per tenere conto delle particolari esigenze del comparto, caratterizzato spesso da elevata stagionalità, turn over rapido e necessità di inserimenti in tempi molto stretti.
La deroga, però, non deve essere letta come un “liberi tutti”. Non significa che la sicurezza possa essere rimandata o che il lavoratore possa essere lasciato senza indicazioni nel periodo iniziale. Al contrario, il datore di lavoro deve gestire con particolare attenzione la fase di inserimento, assicurando informazione, organizzazione, vigilanza e tutte le misure necessarie a contenere i rischi fino al completamento del percorso formativo previsto entro i 30 giorni. Per chi opera nel comparto food, può essere utile leggere anche l’approfondimento sui 3 errori che chiudono la cucina in ristoranti e bar, perché mostra bene come le criticità organizzative emergano spesso già nelle prime fasi di inserimento del personale.
Per le imprese della ristorazione la deroga rappresenta certamente una maggiore flessibilità, ma non elimina la necessità di programmare rapidamente la formazione. Chi assume camerieri, addetti cucina, personale di sala, aiuto cuochi, lavapiatti o figure stagionali deve comunque attivarsi subito per fissare il corso e non arrivare a ridosso della scadenza senza aver completato il percorso.
Dal punto di vista operativo, questa eccezione può aiutare le aziende che hanno assunzioni frequenti o concentrate in alcuni periodi dell’anno, ma richiede una gestione molto ordinata. Avere 30 giorni non significa poter aspettare 29 giorni. Significa piuttosto poter organizzare meglio il calendario della formazione, mantenendo comunque alta l’attenzione sui rischi fin dal primo giorno. La stessa logica vale, in altri settori, per attività come parrucchieri ed estetiste, dove i controlli ispettivi si concentrano spesso sui punti più immediati e visibili, come abbiamo spiegato nell’articolo dedicato a parrucchieri ed estetiste.
Questa novità impatta direttamente sulle procedure interne di assunzione. Se prima molte imprese inserivano il corso sicurezza tra le attività da completare nei primi giorni o nelle prime settimane, oggi è necessario ripensare il processo di ingresso del lavoratore. La formazione deve diventare parte integrante dell’onboarding e non una voce da recuperare successivamente.
In termini pratici, questo significa che il datore di lavoro deve verificare prima dell’inizio dell’attività quali moduli siano necessari, programmare tempestivamente la formazione generale e quella specifica e, quando previsto, organizzare anche l’addestramento. Nella ristorazione, pur in presenza della deroga, resta comunque fondamentale impostare subito il percorso e documentarne correttamente la pianificazione. In molti casi questa revisione dell’onboarding si intreccia anche con la necessità di verificare se l’ingresso del nuovo personale comporti l’aggiornamento della valutazione dei rischi, tema affrontato nel nostro articolo su quando aggiornare il DVR.
Uno degli errori più comuni consiste nel pensare che un breve periodo di affiancamento possa sostituire la formazione obbligatoria. Non è così. L’affiancamento può essere utile sul piano organizzativo o operativo, ma non elimina l’obbligo di fornire al lavoratore le conoscenze necessarie sui rischi, sulle procedure di sicurezza, sui comportamenti corretti e, ove richiesto, sull’uso delle attrezzature.
Allo stesso modo, non basta sostenere che il dipendente svolgerà “solo attività semplici” o “starà sotto controllo”. Se il lavoratore viene adibito alla mansione senza aver ricevuto la formazione dovuta, il datore di lavoro si espone comunque a una violazione. La prevenzione non può iniziare dopo l’ingresso operativo, perché il rischio esiste fin dal primo giorno di lavoro. In azienda questo principio si collega anche al ruolo del RLS, che rappresenta i lavoratori anche rispetto all’effettività delle misure di prevenzione e informazione.
La mancata o tardiva formazione del neoassunto non è una semplice irregolarità documentale. Si tratta di un’inadempienza che può comportare conseguenze importanti, sia sul piano sanzionatorio sia sotto il profilo della responsabilità in caso di evento lesivo. Se un lavoratore subisce un infortunio e non era stato formato in modo corretto e tempestivo, la posizione del datore di lavoro si aggrava sensibilmente.
Questo accade perché la formazione rappresenta uno dei cardini del sistema prevenzionistico aziendale. Non averla erogata prima dell’inizio dell’attività, oppure non aver rispettato la tempistica speciale prevista per i settori in deroga, può essere letto come un difetto strutturale nell’organizzazione della sicurezza. Per questo motivo il tema non riguarda solo la conformità normativa, ma anche la tutela concreta dell’impresa, dei dirigenti e dei preposti coinvolti nel processo di inserimento del personale. E quando il lavoratore viene inserito in contesti con interferenze, appalti o compresenze, occorre ricordare che la formazione si coordina anche con quanto previsto nel DUVRI.
Le imprese dovrebbero trattare la formazione del neoassunto come una condizione preliminare alla presa di servizio oppure, nei settori per cui è prevista la deroga, come un adempimento da completare comunque in tempi strettissimi e già pianificato fin dall’assunzione. Questo significa predisporre una procedura interna chiara: verifica della mansione, individuazione del percorso formativo necessario, programmazione del corso, registrazione dell’avvenuta formazione e controllo delle scadenze.
È particolarmente importante prestare attenzione ai casi in cui l’azienda assume personale con urgenza. Proprio nelle assunzioni rapide si annida il rischio maggiore di rinviare il corso “per non bloccare il lavoro”. Oggi questa impostazione diventa ancora più pericolosa. Se il lavoratore entra in reparto, in sala, in cucina, in magazzino, in ufficio o in cantiere senza la formazione richiesta, il problema non è organizzativo: è normativo. In questa logica, può essere utile affiancare anche una revisione delle altre nomine e delle figure interne, come spiegato nell’articolo sulla nomina del RSPP.
Questa novità può diventare anche un’opportunità per rivedere la gestione complessiva della formazione sicurezza in azienda. Molte imprese scoprono il problema dei neoassunti solo quando emergono altre criticità: corsi scaduti, aggiornamenti non pianificati, attestati difficili da recuperare, mansioni cambiate senza adeguamento del percorso formativo.
Per questo è utile non limitarsi a “mettere in regola” il nuovo assunto, ma impostare un sistema più ordinato e continuativo. Avere un piano formativo aggiornato, sapere in anticipo quali corsi servono e programmare la formazione fin dall’ingresso del dipendente consente di ridurre errori, urgenze e improvvisazioni. Per molte aziende, soprattutto quelle che assumono spesso, questo è anche il momento giusto per calendarizzare in anticipo i corsi e affidarsi a un supporto esterno capace di gestire correttamente tempi, obblighi e documentazione. Sul tema della pianificazione, può essere utile leggere anche il nostro articolo aggiornare la formazione ora è meglio che aspettare.
È sbagliato pensare che l’obbligo di formazione immediata riguardi soltanto i settori più esposti, come edilizia, logistica o industria. Il principio vale per tutti i rapporti di lavoro subordinato in cui il lavoratore debba essere informato e formato sui rischi connessi all’attività svolta. Cambiano contenuti, durata e livello di rischio, ma non cambia la logica di fondo: nessun lavoratore dovrebbe iniziare senza adeguata formazione, salvo le specifiche deroghe settoriali previste.
Questo rende il tema particolarmente rilevante anche per uffici, attività commerciali, ristorazione, laboratori artigiani, studi professionali e piccole imprese. Dove spesso l’assunzione viene gestita in modo veloce e informale, oggi diventa ancora più importante inserire la sicurezza tra i primissimi passaggi del rapporto di lavoro. Anche nel lavoro agile, per esempio, la centralità dell’informazione e della prevenzione resta decisiva, come abbiamo spiegato nell’articolo su smart working e sicurezza.
La formazione del neoassunto va fatta il primo giorno?
La regola generale è che la formazione debba avvenire all’atto della costituzione del rapporto di lavoro e comunque prima dell’effettiva adibizione alla mansione. In termini operativi, il lavoratore non dovrebbe iniziare l’attività senza aver ricevuto la formazione necessaria.
I 60 giorni esistono ancora?
No, non possono più essere considerati un termine generalizzato utile per rinviare la formazione del neoassunto. La regola da seguire è quella della formazione preventiva rispetto all’attività lavorativa.
Nella ristorazione esiste davvero una deroga dei 30 giorni?
Sì, per il settore turismo e ristorazione è prevista una deroga che consente di completare la formazione dei lavoratori entro 30 giorni dall’assunzione. Resta comunque necessario organizzare subito il percorso e gestire con attenzione il lavoratore nel periodo iniziale.
La deroga dei 30 giorni vale per tutte le aziende?
No, si tratta di una previsione settoriale riferita al comparto turismo e ristorazione. Al di fuori di questa eccezione continua a valere la regola generale della formazione da effettuare prima dell’adibizione alla mansione.
Il lavoratore può iniziare in affiancamento e fare il corso dopo?
L’affiancamento non sostituisce la formazione obbligatoria. Anche nei contesti in cui opera la deroga, il datore di lavoro deve comunque adottare tutte le misure necessarie per garantire un inserimento sicuro e completare il percorso entro il termine previsto.
Vale solo per la formazione generale o anche per quella specifica?
Il principio riguarda il percorso formativo necessario in relazione alla mansione e ai rischi a cui il lavoratore è esposto. Quindi il datore di lavoro deve assicurare non solo la formazione generale, ma anche quella specifica e l’eventuale addestramento quando richiesto.
Cosa rischia il datore di lavoro se il dipendente inizia senza formazione?
Rischia una violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con possibili conseguenze sanzionatorie e con un aggravamento della propria posizione in caso di infortunio o controllo ispettivo.
Come possono organizzarsi le aziende per non sbagliare?
La soluzione più prudente è programmare la formazione prima della presa di servizio oppure, nei settori in deroga, calendarizzarla immediatamente al momento dell’assunzione. In caso di frequenti nuovi inserimenti, può essere utile predisporre sessioni periodiche o affidarsi a un supporto esterno per gestire correttamente tempi, obblighi e documentazione.
La stagione dei presunti 60 giorni di tempo per formare il neoassunto deve considerarsi superata. Oggi il messaggio per le aziende è semplice: la formazione sulla sicurezza deve essere organizzata subito e deve precedere l’ingresso effettivo del lavoratore nella mansione. Non è un dettaglio amministrativo, ma una misura di prevenzione essenziale.
Per il comparto ristorazione e turismo esiste una deroga che consente di completare il percorso entro 30 giorni dall’assunzione, ma questa eccezione non riduce il livello di attenzione richiesto al datore di lavoro. Anzi, impone una gestione ancora più consapevole dell’inserimento iniziale e una programmazione tempestiva della formazione.
Per le imprese questo significa rivedere prassi consolidate, evitare inserimenti frettolosi e programmare con maggiore attenzione i corsi obbligatori fin dal momento dell’assunzione. Chi assume nelle prossime settimane dovrebbe muoversi in anticipo, così da arrivare all’ingresso del dipendente con la formazione già pianificata o, nei casi consentiti, calendarizzata entro i termini previsti. È il modo più corretto per ridurre rischi, evitare contestazioni e costruire una gestione della sicurezza davvero efficace fin dal primo giorno.
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