Notizie 2 Novembre, 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il 26 ottobre 2026 la Circolare n. 11/2026, con chiarimenti operativi sulla modifica all'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 introdotta dall'articolo 12 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 — la legge annuale sulle piccole e medie imprese, in vigore dal 7 aprile 2026.
La circolare è rivolta a tutti gli operatori coinvolti nelle verifiche periodiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro e riguarda una categoria specifica: le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto. Un tema che interessa direttamente le aziende agricole, ma anche le imprese che gestiscono o noleggiano questo tipo di attrezzature.
L'articolo 12 della Legge 34/2026 ha aggiornato l'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, che elenca le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie ai sensi dell'articolo 71, comma 11. In particolare, ha aggiunto una nuova voce: le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto, sottoponendole a verifica periodica triennale.
Si tratta di una tipologia di attrezzatura non esplicitamente ricompresa nel precedente Allegato VII: il legislatore ha voluto disciplinarla in modo specifico, separandola dalle categorie già previste. Come ricorda anche la nostra guida su DVR vecchio anche se non scaduto, ogni modifica normativa che introduce nuovi obblighi è un segnale concreto per rivedere la propria documentazione di sicurezza.
Le disposizioni sono operative dal 7 aprile 2026 e richiedono un adeguamento immediato nella gestione delle scadenze.
La Circolare n. 11/2026 fornisce una definizione precisa e tecnica. Per operazioni in frutteto si intendono principalmente attività eseguite dalla piattaforma — raccolta della frutta, diradamento, potatura o altre operazioni connesse — a un'altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri, in riferimento alla norma tecnica UNI EN 16952.
Le piattaforme interessate devono essere progettate per portare gli operatori in posizione di lavoro, sia su terreni sconnessi che su terreni livellati e solidi. Non rientrano nella definizione le macchine agricole raccogli frutta di cui al punto 9 dell'Allegato A al D.M. 4 marzo 1982, che seguono una disciplina distinta.
La circolare chiarisce altresì che queste piattaforme sono una categoria diversa rispetto alle classiche PLE (piattaforme di lavoro elevabili tradizionali), per le quali rimane confermata la verifica periodica annuale. Una distinzione operativa fondamentale per chi gestisce parchi attrezzature misti. Per chi lavora in quota con altri mezzi, è utile anche il confronto con le nuove regole anticaduta per le scale verticali 2026.
Il datore di lavoro che utilizza piattaforme per operazioni in frutteto è tenuto a:
1. Verificare che le attrezzature rientrano nella nuova categoria. La circolare fornisce criteri tecnici chiari: altezza operativa inferiore a 3 metri, destinazione al frutteto, progettazione per operare su più tipologie di terreno.
2. Aggiornare lo scadenziario delle verifiche periodiche inserendo la cadenza triennale per le attrezzature interessate. Per chi fa fatica a tenere in ordine le scadenze, l'articolo su come rimettere in ordine le scadenze di sicurezza offre un metodo pratico applicabile anche a questo caso.
3. Conservare i verbali di verifica e tenerli accessibili in caso di ispezione. Su questo punto è utile adottare un sistema di archiviazione ordinato: ne parliamo nell'articolo su documenti e attestati sempre reperibili in 10 secondi.
La prima verifica spetta all'INAIL (o a soggetti abilitati); le verifiche successive possono essere effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati, secondo le modalità già previste dal D.M. 11 aprile 2011.
La verifica triennale vale anche per le PLE tradizionali?
No. Le PLE classificate come ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato restano soggette a verifica annuale. La nuova cadenza triennale si applica solo alle piattaforme specificamente destinate alle operazioni in frutteto.
Come capisco se la mia piattaforma rientra nella nuova categoria?
Bisogna verificare tre condizioni: altezza massima operativa inferiore a 3 metri, destinazione alle operazioni in frutteto (raccolta, potatura, diradamento) e progettazione per terreni sia sconnessi che livellati. La norma di riferimento è la UNI EN 16952.
I carri raccogli frutta rientrano nell'obbligo triennale?
No. Le macchine raccogli frutta di cui al punto 9 dell'Allegato A al D.M. 4 marzo 1982 sono già previste nell'Allegato VII con cadenza biennale e restano disciplinate separatamente.
Dal quando decorre l'obbligo?
Le disposizioni della Legge 34/2026 sono in vigore dal 7 aprile 2026. La Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026 ha fornito i chiarimenti applicativi. Le aziende devono adeguarsi immediatamente.
Il DVR va aggiornato in seguito a questa novità?
Se l'azienda utilizza piattaforme da frutteto, è opportuno verificare che il DVR rispecchi correttamente la nuova classificazione e la periodicità delle verifiche. Anche senza eventi specifici, un DVR che non allinea le cadenze alle norme vigenti è un DVR da aggiornare. Approfondisci nel nostro articolo su quando aggiornare davvero il DVR.
La Circolare n. 11/2026 del Ministero del Lavoro non introduce nuovi obblighi, ma definisce con precisione il perimetro di quelli già introdotti dalla Legge 34/2026. Per le aziende che operano in ambito agricolo con piattaforme da frutteto, il messaggio è chiaro: verificare la classificazione delle proprie attrezzature e aggiornare le scadenze di controllo.
Hai dubbi su come applicare la circolare alla tua situazione specifica? Chiamaci al numero 800.916726 per una prima valutazione gratuita. Rispondiamo a datori di lavoro, responsabili della sicurezza e consulenti che devono fare chiarezza sugli obblighi in materia di verifiche periodiche.
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