Documenti 7 Maggio, 2025
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è uno degli obblighi fondamentali previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ma quando si parla di ditte individuali, il panorama si fa meno chiaro. Molti piccoli imprenditori, artigiani o professionisti si chiedono: devo redigere il DVR anche se sono da solo? Oppure: basta che non abbia dipendenti per non averne l’obbligo?
Vediamo cosa prevede davvero la normativa nel 2025.
In breve:
Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore (dipendenti, soci, stagisti, collaboratori familiari assunti ecc.);
Se la ditta individuale è composta solo dal titolare e non impiega altri lavoratori, non è tenuta a redigere il DVR;
Anche un collaboratore occasionale può far scattare l’obbligo;
In caso di controlli, l’assenza del DVR in presenza di lavoratori comporta sanzioni;
Redigere il DVR può essere utile anche quando non è strettamente obbligatorio, per motivi di prevenzione e credibilità.
Il Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce che il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore, inteso in senso ampio: dipendenti, soci lavoratori, collaboratori familiari se assunti, stagisti, lavoratori occasionali, ecc.
Nel dettaglio:
Art. 17, comma 1, lettera a): il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile di effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR.
Art. 2, comma 1, lettera a): viene definito “datore di lavoro” anche il titolare della ditta individuale.
Tuttavia, se non è presente alcun lavoratore (nel senso sopra indicato), l’obbligo non sussiste.
No, non è obbligatorio redigere il DVR se:
L’imprenditore è l’unico soggetto attivo dell’impresa;
Non vi sono collaboratori o soci lavoratori;
Non si impiegano lavoratori occasionali, a chiamata o stagisti;
Non si fa ricorso a lavoratori esterni.
Attenzione però: basta anche un solo collaboratore, anche saltuario, per far scattare l’obbligo.
Se l’attività coinvolge:
Collaboratori familiari (es. coniuge, figli) con rapporto di subordinazione;
Apprendisti o tirocinanti;
Dipendenti assunti con qualsiasi contratto;
Lavoratori autonomi che operano in modo non occasionale;
allora il DVR è obbligatorio, e il titolare assume il ruolo di datore di lavoro a tutti gli effetti, con tutti gli obblighi del caso.
In caso di ispezione da parte dell’ASL o dell’Ispettorato del Lavoro:
Se viene accertata la presenza anche occasionale di lavoratori e manca il DVR, è prevista una sanzione amministrativa e penale.
Non basta dichiarare di non avere dipendenti: serve dimostrare concretamente l’assenza di lavoratori.
Anche i liberi professionisti con collaboratori possono essere soggetti all’obbligo.
Sì. In molti casi, redigere volontariamente una valutazione dei rischi:
Dimostra serietà e attenzione alla prevenzione;
È utile per gestire meglio la sicurezza della propria attività;
È spesso richiesto da clienti o committenti per lavori in subappalto o in cantieri;
Può tutelare in caso di incidenti, anche se non si è formalmente obbligati;
Nel 2025, la normativa italiana non prevede l’obbligo di redigere il DVR per le ditte individuali senza lavoratori, ma basta poco per rientrare negli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08. Un chiarimento fondamentale per evitare sanzioni e lavorare in sicurezza.
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