Notizie 7 Aprile, 2026
Il 7 aprile 2026 entra in vigore la Legge 34 del 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026: la prima legge annuale dedicata espressamente alle piccole e medie imprese (PMI). Tra le novità più rilevanti in materia di lavoro, l'articolo 11 introduce nuove disposizioni per le prestazioni rese in modalità di lavoro agile, con un impatto diretto sugli obblighi di salute e sicurezza a carico del datore di lavoro.
Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali e da un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Favorisce la conciliazione tra vita privata e professionale e può contribuire a incrementare la produttività individuale.
Per le attività lavorative svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, la nuova norma stabilisce che gli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile — in particolare quelli relativi all'utilizzo dei videoterminali — vengano assolti mediante la consegna di un'informativa scritta, da fornire con cadenza almeno annuale.
L'informativa deve essere consegnata sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Rimane fermo l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per le attività svolte fuori dai locali aziendali.
Le disposizioni si applicano a tutte le aziende e a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione. Non si tratta, dunque, di una norma riservata alle sole PMI, ma di una regola generale che la legge annuale PMI ha introdotto nell'ordinamento.
L'articolo 11, lettera b), della Legge 34/2026 interviene anche sull'articolo 55 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), aggiornando il quadro sanzionatorio connesso alle violazioni in materia di salute e sicurezza.
In caso di mancata consegna dell'informativa scritta al lavoratore e al RLS, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni che vanno dall'arresto da due a quattro mesi fino a un'ammenda che può raggiungere i 7.403,96 euro. L'entità della sanzione riflette la gravità che il legislatore attribuisce all'omissione informativa in un contesto lavorativo privo di sorveglianza diretta.
La Legge 34/2026 interviene direttamente sul D.Lgs. 81/2008, rafforzando un principio che negli ultimi anni aveva già trovato progressiva evoluzione nella prassi applicativa. Il legislatore individua nell'informativa scritta lo strumento cardine attraverso cui si realizza, nel lavoro agile, l'adempimento degli obblighi datoriali in materia di sicurezza.
La norma riconosce esplicitamente che il lavoro agile non costituisce una semplice trasposizione del lavoro tradizionale in un contesto diverso, ma implica una diversa configurazione dei fattori di rischio. Tra questi rientrano: l'ergonomia della postazione non aziendale, l'isolamento fisico e relazionale, la difficoltà nella gestione dei tempi di connessione, i rischi legati all'utilizzo prolungato dei videoterminali e la mancanza di un ambiente certificato.
L'informativa annuale diventa quindi lo strumento con cui il datore di lavoro adempie ai propri obblighi di tutela anche in assenza di controllo diretto sull'ambiente in cui la prestazione viene resa, rendendo il lavoratore consapevole dei rischi e corresponsabile nella loro gestione.
La nuova legge conferma e rafforza il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza anche nell'ambito del lavoro agile. Il RLS deve ricevere l'informativa annuale in quanto figura chiamata a vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione e a rappresentare i lavoratori nelle sedi istituzionali in materia di sicurezza.
La corretta trasmissione dell'informativa al RLS non è un adempimento formale accessorio: è parte integrante del sistema di prevenzione aziendale. La sua esclusione dall'informativa costituisce, al pari dell'omissione verso il singolo lavoratore, una violazione sanzionabile ai sensi del Testo Unico.
Con la Legge 34/2026, il legislatore colma un vuoto normativo significativo, dotando il lavoro agile di un quadro sanzionatorio chiaro e introducendo uno strumento obbligatorio — l'informativa scritta annuale — che responsabilizza il datore di lavoro anche al di fuori dei confini fisici dell'azienda. La sicurezza sul lavoro, in tutte le sue forme, non conosce eccezioni legate al luogo della prestazione.
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