Notizie 20 Aprile, 2026
Con la circolare INAIL n. 12 del 10 aprile 2026 sono state definite le istruzioni operative relative al recupero dei crediti della patente a punti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Il documento si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, dal D.M. n. 132/2024 e dal decreto direttoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 24 del 6 marzo 2026, che ha disciplinato la costituzione delle Commissioni territoriali chiamate a valutare le richieste di reintegro.
La patente a crediti, entrata in vigore dal 1° ottobre 2024, è un sistema di qualificazione pensato per selezionare operatori affidabili e rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri. Il meccanismo prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere ridotto in caso di violazioni e incrementato in presenza di requisiti premiali. Il possesso del punteggio minimo è condizione necessaria per operare nei cantieri, mentre la perdita dei crediti può comportare l’impossibilità di proseguire l’attività.
La circolare richiama il decreto direttoriale n. 24/2026, che ha previsto la costituzione delle Commissioni territoriali presso gli Ispettorati d’area metropolitana e gli Ispettorati territoriali competenti sui capoluoghi di regione. A tali uffici sono attribuite anche le funzioni di segreteria delle Commissioni. Si tratta quindi di organismi tecnici con un ruolo centrale nella gestione delle richieste di recupero del punteggio.
Le Commissioni sono composte da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Per quanto riguarda l’INAIL, la partecipazione è assicurata dal Direttore regionale oppure da un dirigente delegato, affiancato da un funzionario esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro operante nel medesimo ambito territoriale. Le Direzioni regionali provvedono inoltre a designare due funzionari, uno titolare e uno supplente, individuati tra professionisti della consulenza tecnica salute e sicurezza regionale oppure della consulenza tecnica per l’edilizia regionale.
Il recupero dei crediti si colloca nei casi previsti dall’articolo 27, comma 10, del D.Lgs. 81/2008 ed è disciplinato, sul piano attuativo, dall’articolo 7 del D.M. n. 132/2024. La norma prevede che il recupero fino a un massimo di 15 crediti sia subordinato alla valutazione della Commissione territoriale competente. Non si tratta quindi di un reintegro automatico, ma di una procedura che richiede una verifica puntuale delle misure adottate dall’impresa o dal lavoratore autonomo a seguito delle violazioni che hanno determinato la decurtazione.
La valutazione tiene conto soprattutto dell’adempimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia con riferimento ai soggetti responsabili di almeno una delle violazioni indicate nell’allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008, sia con riferimento ai lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri in cui si è verificata la violazione. A ciò può aggiungersi la realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal D.M. n. 132/2024.
La domanda di recupero dei crediti deve essere presentata esclusivamente in via telematica alla Commissione territorialmente competente. La procedura è stata regolata dal decreto direttoriale richiamato dalla circolare INAIL e mira a garantire uniformità di gestione sul territorio nazionale. La richiesta non si esaurisce in una semplice istanza formale, ma deve essere costruita in modo coerente con le violazioni contestate e con le misure concretamente adottate per rimediare alle criticità emerse.
Alla domanda può essere allegata la documentazione ritenuta pertinente. Il richiedente può inoltre presentare un Piano di recupero dei crediti, utile a descrivere in modo dettagliato gli interventi già realizzati o programmati. La normativa prevede anche la possibilità di chiedere di essere auditi dalla Commissione, così da illustrare direttamente le ragioni dell’istanza e le azioni poste in essere per il miglioramento delle condizioni di sicurezza.
La circolare evidenzia che INL e INAIL devono predisporre apposite linee guida per uniformare l’attività delle Commissioni su tutto il territorio nazionale e individuare criteri omogenei di valutazione. Queste linee guida devono contenere indicazioni sui contenuti minimi dei percorsi richiesti, sulla loro durata, sui soggetti formatori e sulle tipologie di investimenti ammissibili, oltre ai criteri di proporzionalità rispetto al numero dei crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.
Un elemento particolarmente rilevante riguarda i soggetti formatori: le linee guida devono escludere il datore di lavoro quale formatore nei percorsi riparativi. La valutazione della Commissione, quindi, non può limitarsi a una verifica generica della volontà di adeguamento, ma deve misurarsi con parametri oggettivi e omogenei, tali da assicurare che il recupero dei crediti sia effettivamente collegato a interventi concreti e qualificati in materia di prevenzione.
All’esito dell’istruttoria, la Commissione delibera gli adempimenti necessari e proporzionati al numero di crediti da recuperare, comunque nel limite massimo di 15. Le misure che possono essere imposte si articolano principalmente in tre direzioni. La prima riguarda lo svolgimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno dato luogo alla decurtazione. Se tali soggetti non sono più in forza presso l’impresa, la formazione può essere richiesta a personale che svolge le medesime funzioni.
La seconda misura riguarda la formazione dei lavoratori occupati nel cantiere o nei cantieri in cui si sono verificate le violazioni. Anche in questo caso, se i lavoratori coinvolti non sono più presenti in azienda, l’adempimento può essere assolto da lavoratori addetti alle stesse attività o ad attività che comportano rischi analoghi. Il recupero dei crediti non si concentra quindi soltanto sulle figure apicali o sui responsabili diretti, ma coinvolge anche chi opera concretamente nei contesti in cui si sono manifestate le irregolarità.
La terza tipologia di adempimento consiste nella realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto indicato dal D.M. n. 132/2024. La logica del sistema è chiara: il reintegro dei crediti deve essere collegato non a una mera richiesta amministrativa, ma a un percorso di miglioramento effettivo, verificabile e coerente con la gravità delle violazioni contestate.
Gli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale definiscono anche le modalità di funzionamento delle Commissioni. Le riunioni si tengono presso la sede dell’INL e possono svolgersi anche in videoconferenza, secondo un calendario concordato tra INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro. Al termine dell’istruttoria, la Commissione adotta la propria delibera individuando le misure ritenute necessarie per consentire il recupero del punteggio.
Il procedimento, quindi, si fonda su una valutazione tecnica che deve tener conto della situazione concreta, della tipologia di violazione, dei soggetti coinvolti, della documentazione prodotta e della coerenza tra i crediti da recuperare e gli adempimenti proposti o già eseguiti. Proprio per questo motivo il Piano di recupero e l’eventuale audizione possono assumere un ruolo importante nella definizione dell’esito finale.
La circolare ricorda infine che l’articolo 6 del decreto direttoriale affida all’INL un monitoraggio annuale sull’efficacia e sull’esperienza applicativa delle Commissioni territoriali. L’obiettivo è verificare il funzionamento del sistema e proporre, se necessario, l’aggiornamento delle disposizioni e la revisione delle linee guida. Si tratta di un passaggio significativo, perché conferma che il modello del recupero crediti sarà oggetto di osservazione costante e potrà essere affinato sulla base della pratica applicativa.
La circolare INAIL n. 12/2026 assume rilievo perché traduce in istruzioni operative un meccanismo che incide direttamente sulla possibilità per imprese e lavoratori autonomi di continuare a operare nei cantieri. Il recupero dei crediti non viene configurato come un automatismo, ma come un percorso controllato, affidato a Commissioni territoriali e fondato su formazione, investimenti e misure proporzionate. In questo modo la patente a crediti rafforza la sua funzione originaria: non soltanto sanzionare le violazioni, ma promuovere un miglioramento reale dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per le imprese del settore e per i lavoratori autonomi diventa quindi essenziale conoscere le modalità di presentazione dell’istanza, predisporre una documentazione adeguata e costruire un Piano di recupero coerente con i rilievi emersi. La nuova disciplina conferma che il sistema della patente a crediti non rappresenta solo un requisito formale per l’accesso ai cantieri, ma uno strumento di qualificazione che lega la continuità dell’attività al rispetto sostanziale delle regole di prevenzione.
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