Notizie 12 Ottobre, 2026
Dal 1° febbraio 2026 le regole sulle scale verticali permanenti sono cambiate in modo sostanziale. La Legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha modificato gli articoli 113 e 115 del D.Lgs. 81/2008, introducendo obblighi più precisi su protezioni anticaduta, gabbie di sicurezza e DPI per i lavori in quota. Per le piccole imprese — officine, magazzini, laboratori artigiani — ignorare questi aggiornamenti significa esporsi a sanzioni e, soprattutto, a rischi reali per i propri lavoratori.
Le novità non riguardano solo i cantieri edili. Qualsiasi struttura dotata di una scala verticale fissa, da un soppalco di magazzino a un impianto industriale, rientra nel perimetro della nuova disciplina. Ecco cosa sapere e cosa fare subito.
Il nuovo comma 2 dell'art. 113 identifica in maniera precisa le scale verticali permanenti interessate: quelle con altezza superiore a 5 metri, inclinazione superiore a 75 gradi, fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso.
Per queste scale, la modifica all'articolo 113 ha riscritto l'approccio alla protezione sugli accessi verticali: non esiste più una soluzione "automatica". La scelta tra gabbia e sistema anticaduta individuale non è più gerarchica ma alternativa: deve essere motivata nel DVR.
I pioli devono trovarsi ad almeno 15 centimetri dalla parete sulla quale la scala è applicata. Quando viene adottata la gabbia, questa deve avere aperture tali da impedire la caduta accidentale verso l'esterno e la parete della gabbia opposta al piano dei pioli non può trovarsi a più di 60 centimetri dagli stessi.
Le scale installate entro il 31 ottobre 2025 dovevano essere conformi alle nuove regole dal 1° febbraio 2026: vanno quindi trattate come requisito vigente, non come scadenza futura. Se il tuo DVR non è ancora aggiornato a queste disposizioni, è il momento di intervenire.
Il nuovo quadro normativo rende più chiari i criteri che il datore di lavoro deve seguire nella scelta delle misure di prevenzione, confermando il principio secondo cui le protezioni collettive devono avere priorità rispetto a quelle individuali.
Bisogna dare priorità ai sistemi di trattenuta — quelli che impediscono fisicamente al lavoratore di raggiungere il bordo — rispetto ai sistemi di arresto caduta, che intervengono solo dopo. È un cambio di mentalità: la sicurezza punta a prevenire le cadute, non semplicemente a salvare chi sta già cadendo.
Il nuovo articolo 115 individua quattro gruppi ben definiti: trattenuta, posizionamento, accesso mediante funi e arresto caduta. Le regole attive nel 2026 richiedono che i primi tre vengano scelti prioritariamente rispetto all'arresto caduta.
Il datore di lavoro deve garantire non solo la fornitura dei DPI, ma anche la manutenzione, la pulizia e la sostituzione di tutti i dispositivi di protezione individuale, inclusi alcuni indumenti da lavoro classificati come tali nel DVR. Ricorda che la formazione e l'addestramento specifici per l'uso dei DPI anticaduta sono obbligatori e distinti dalla formazione generale.
Il primo passo è censire tutte le scale permanenti con sviluppo superiore a 5 metri e inclinazione oltre 75°: codici, ubicazioni, altezze, presenza di gabbie o linee anticaduta, stato dei fissaggi e condizioni ambientali.
L'opzione anticaduta richiede progettazione (linea o binario, ancoraggi, compatibilità DPI), addestramento e piano di recupero. L'opzione gabbia richiede verifica dimensionale reale (maglie, distanze) e compatibilità con sbarchi e piattaforme.
Dopo l'adeguamento è necessario programmare la manutenzione, ispezioni periodiche e addestramento per chi accede in verticale. Tutto questo va documentato nel DVR e nelle procedure operative. Se hai lavoratori rientrati dalla cassa integrazione o stagionali, verifica anche che le loro scadenze di formazione e addestramento sui lavori in quota siano in regola.
Quando intervengono ditte esterne per manutenzioni in quota, ricorda che potrebbe essere necessario un DUVRI. Se non sei sicuro, verifica con le 7 domande pratiche sul DUVRI se il documento è obbligatorio nel tuo caso.
La mia scala verticale è alta 4 metri: sono coinvolto dalle nuove regole?
No, la soglia di applicazione dell'art. 113 aggiornato è di 5 metri con inclinazione superiore a 75°. Tuttavia, il rischio di caduta va sempre valutato nel DVR anche per scale più basse.
Devo obbligatoriamente installare la gabbia di sicurezza?
La circolare INL 1/2026 chiarisce che la gabbia non è sempre obbligatoria, perché in alcuni casi può ostacolare i soccorsi. La scelta tra gabbia e DPI anticaduta è alternativa e deve essere motivata nella valutazione dei rischi.
Ho una scala installata prima del 31 ottobre 2025: cosa devo fare?
Le scale verticali permanenti con sviluppo superiore a 5 metri e inclinazione oltre 75° devono essere dotate di gabbia o DPI anticaduta: le regole sono già efficaci dal 1° febbraio 2026. Se non hai ancora adeguato, sei già fuori norma.
Devo aggiornare il DVR anche se ho solo cambiato il tipo di DPI?
Sì. Qualsiasi modifica alle misure di protezione adottate, inclusa la sostituzione del sistema anticaduta, costituisce una variazione significativa che richiede l'aggiornamento del DVR. Il DVR deve sempre riflettere la situazione reale dell'azienda.
I miei lavoratori devono fare un corso specifico per usare i DPI anticaduta?
Il corso di formazione, informazione e addestramento per lavoratori addetti ai lavori in quota e uso di DPI di III categoria anticaduta è obbligatorio per garantire la sicurezza nelle attività svolte con rischio di caduta dall'alto. Non basta la formazione generale sulla sicurezza. Assicurati che gli attestati di formazione siano conservati correttamente e reperibili in caso di ispezione.
Le novità introdotte dalla Legge 198/2025 sulle scale verticali e i lavori in quota non sono disposizioni teoriche: gli ispettori del lavoro le verificano già durante i controlli in azienda. Per le PMI, officine e laboratori artigiani la priorità è censire subito le scale verticali presenti, aggiornare il DVR e scegliere il sistema di protezione corretto documentandone le motivazioni.
Non aspettare un'ispezione per scoprire di essere fuori norma. Per una prima valutazione della tua situazione, chiama il numero 800.916726: il servizio è gratuito e senza impegno.
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