Guide  19 Maggio, 2025

Formazione sicurezza 2025: cosa deve fare chi ha cambiato mansione o settore?

Formazione sicurezza 2025: cosa deve fare chi ha cambiato mansione o settore?

Cambiare ruolo, sede o tipo di attività lavorativa può comportare l’obbligo di aggiornare o ripetere la formazione in materia di salute e sicurezza. Anche nel 2025, il D.Lgs. 81/08 e gli Accordi Stato-Regioni impongono alle aziende di garantire una formazione coerente con i rischi effettivamente presenti nel luogo di lavoro e nelle mansioni svolte.
Ma in quali casi serve rifare i corsi? Quando basta l’aggiornamento? E cosa cambia per i lavoratori che passano da un’attività a basso rischio a una ad alto rischio?

Vediamo cosa prevede la normativa.

In breve:

✔ La formazione deve essere coerente con la mansione e i rischi reali del lavoratore
✔ Se cambia il livello di rischio (basso → medio/alto), occorre rifare il corso specifico
✔ In caso di nuove attrezzature o processi, va garantato l’addestramento
✔ Il cambio di sede può comportare nuove valutazioni dei rischi e aggiornamenti formativi
✔ Il datore di lavoro è responsabile della verifica e dell’eventuale aggiornamento

Quando il cambio di mansione richiede nuova formazione

La normativa prevede che ogni lavoratore sia formato in base ai rischi specifici legati alla propria mansione, come indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Se un lavoratore cambia mansione e il nuovo incarico prevede:

  • esposizione a nuovi rischi (es. agenti chimici, movimentazione carichi, rischio elettrico);

  • utilizzo di nuove attrezzature;

  • svolgimento di attività in ambienti differenti (es. passaggio da ufficio a cantiere);

allora il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare una nuova formazione specifica.

Cambio di settore o sede: serve ripetere i corsi?

Il cambio di settore produttivo (es. da commercio a edilizia) comporta spesso una diversa classificazione del rischio aziendale (basso, medio, alto).
Se il lavoratore si sposta da un’azienda a rischio basso a una a rischio medio o alto, non basta il corso già svolto: è necessario integrare o ripetere la formazione specifica secondo la nuova classe di rischio (8 o 12 ore).

Anche un cambio di sede, se comporta l’introduzione di nuovi rischi (es. nuove sostanze pericolose, locali interrati, aree a rischio incendio), può richiedere aggiornamenti formativi o una nuova valutazione dei rischi.

Nuove attrezzature o procedure: quando serve l’addestramento

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che, oltre alla formazione, in caso di utilizzo di macchine, impianti o attrezzature particolari, il lavoratore debba ricevere anche un addestramento pratico, documentato e aggiornato nel tempo.

Esempi comuni:

  • introduzione di carrelli elevatori o piattaforme elevabili;

  • uso di attrezzature da taglio o utensili pericolosi;

  • nuove procedure operative legate a rischi chimici, elettrici o meccanici.

E in caso di passaggio a un’altra azienda?

Se il lavoratore cambia azienda, il datore di lavoro subentrante deve verificare la formazione pregressa, valutarne l’idoneità rispetto ai nuovi rischi e, se necessario:

  • far rifare il corso specifico;

  • organizzare un aggiornamento;

  • fornire l’addestramento mancante.

La formazione deve sempre essere tracciabile e documentata.

Cosa succede se la formazione non è aggiornata?

In caso di controlli ispettivi, se il DVR non è aggiornato con il cambio mansione o se il lavoratore non è stato formato per i rischi effettivi della nuova attività, il datore di lavoro rischia sanzioni da 1.200 a 5.200 euro (art. 37 D.Lgs. 81/08).

Conclusioni

Nel 2025, ogni cambio di mansione, sede o settore deve essere valutato attentamente sotto il profilo della formazione.
La regola è semplice: i corsi devono riflettere i rischi reali del lavoro svolto, non quelli “vecchi”.
Il datore di lavoro ha il compito di aggiornare la formazione ogni volta che il contesto cambia, garantendo ai lavoratori la massima sicurezza.

📞 Se hai dubbi sulla formazione corretta per i tuoi dipendenti o collaboratori, contatta il nostro Servizio Clienti al numero verde 800.916726.

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