Notizie 8 Giugno, 2026
Dal 31 dicembre 2025, con la conversione del D.L. 159/2025 nella Legge 198/2025, la valutazione del rischio violenza e molestie è diventata un obbligo formale per tutti i datori di lavoro italiani. Il Decreto-Legge n. 159/2025, convertito in legge dalla L. 198/2025, segna una svolta nella cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, rendendo la valutazione del rischio di violenza e molestie un pilastro imprescindibile del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Le molestie — comprese quelle di genere — vengono formalmente assimilate agli altri fattori di rischio lavorativo, assumendo rilevanza all'interno del DVR. Non si tratta più soltanto di una tematica riconducibile al diritto antidiscriminatorio o alla tutela della persona, ma di un rischio organizzativo che il datore di lavoro è tenuto a prevenire, gestire e monitorare. Questo vale per tutti: uffici, PMI, ristorazione, cantieri, esercizi commerciali.
L'articolo 5 del decreto ha integrato l'articolo 15 del Testo Unico Sicurezza introducendo la lettera z-bis), che annovera espressamente tra le misure generali di tutela "la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti di lavoratori".
La principale novità riguarda l'estensione dell'obbligo a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione, dal settore di appartenenza e dalla volontà o meno di intraprendere percorsi di certificazione volontaria. Piccole imprese, studi professionali e attività artigianali non sono esclusi.
A rafforzare questo quadro interviene la Convenzione OIL n. 190, ratificata in Italia con la Legge 4/2021, che chiede agli Stati di adottare politiche e misure specifiche per prevenire, riconoscere e contrastare violenza e molestie sul lavoro. La norma italiana recepisce finalmente questo impianto in modo operativo. Anche chi sta aggiornando il DVR per lo stress lavoro-correlato 2026 deve integrare questa nuova sezione.
Settori come sanità, servizi sociali, trasporti, istruzione, accoglienza e ristorazione presentano una maggiore esposizione per la forte interazione con il pubblico e il potenziale rischio di aggressioni. Ma il rischio non è solo "esterno".
Valutare il rischio violenza significa interrogarsi su scenari eterogenei: la violenza "esterna", tipica di chi lavora a contatto con il pubblico nel settore sanitario o nei servizi; la violenza "interna", che si annida nelle dinamiche di potere, nelle discriminazioni di genere o nei casi di molestie psicologiche e sessuali tra colleghi.
Il DVR dovrà individuare gli scenari in cui è più probabile che si verifichino molestie o violenze: lavoro isolato, turni notturni, gestione del pubblico, ambienti privi di controllo visivo, comunicazioni digitali non moderate, squilibri di potere organizzativo. Per le attività che ricevono pubblico — dalla ristorazione ai negozi di estetica — il rischio aggressione da clienti è tra i primi da mappare. Chi opera con personale in smart working deve inoltre considerare anche i nuovi obblighi della Legge 34/2026 per il lavoro agile.
Dal punto di vista operativo, il decreto comporta nuovi obblighi per i datori di lavoro, che dovranno aggiornare i propri Documenti di valutazione dei rischi (DVR) includendo il rischio di violenza o molestia, predisporre policy comportamentali, procedure di segnalazione riservata e garantire attività formative mirate.
Nel DVR vanno indicate misure di prevenzione delle molestie concrete e verificabili: policy aziendali chiare, procedure di segnalazione, nomina del Consigliere di Fiducia, formazione obbligatoria per tutto il personale, attività di sensibilizzazione periodiche. È importante specificare anche le misure organizzative, come la supervisione delle aree a rischio e i protocolli per la gestione del lavoro isolato. Ogni misura deve avere un responsabile e un piano di attuazione definito.
La formazione non è più solo tecnica, ma comportamentale. I dipendenti devono sapere cosa costituisce molestia, come segnalarla senza timore di ritorsioni (whistleblowing) e quale supporto attendersi dall'azienda. In questo contesto, il ruolo dell'RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza — diventa centrale: deve essere coinvolto nella definizione delle misure e informato sugli scenari di rischio individuati.
Il datore di lavoro che omette di analizzare il rischio di molestie (anche di genere) nel proprio DVR non commette solo una svista amministrativa, ma contravviene a un obbligo di protezione che affonda le sue radici nell'Articolo 2087 del Codice Civile.
La mancata valutazione del rischio violenza e molestie configura una violazione degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 81/08, il rischio si sposta sul piano della Responsabilità Amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/01). Se un episodio di violenza o molestia è favorito da una carenza organizzativa, l'azienda stessa può essere chiamata a rispondere per non aver adottato un modello gestionale idoneo.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) orienterà i controlli verso questi aspetti, con sanzioni per chi non sarà in regola e riconoscimenti (Lista di Conformità) per le aziende virtuose. Chi ha già aggiornato il DVR per la registrazione obbligatoria dei mancati infortuni deve ora aggiungere anche questa sezione specifica.
Il DVR va aggiornato anche se non ci sono stati episodi di violenza in azienda?
Sì. L'obbligo rafforza in modo cogente il principio secondo cui tali rischi devono essere valutati, analizzati e gestiti all'interno del sistema di prevenzione aziendale, al pari di ogni altro fattore di rischio professionale. La valutazione è preventiva, non reattiva.
Le PMI con pochi dipendenti sono esonerate?
No. La principale novità riguarda l'estensione dell'obbligo a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione e dal settore di appartenenza. Anche un'attività con 3 dipendenti deve adeguarsi.
Il rischio molestie va valutato separatamente dallo stress lavoro-correlato?
Un punto cruciale, spesso sottovalutato, è la connessione tra la violenza e la valutazione dello stress lavoro-correlato. Non si tratta di compartimenti stagni: un ambiente in cui le molestie sono tollerate o non gestite è, per definizione, un ambiente a elevato rischio psicosociale. Le due valutazioni si integrano e si alimentano reciprocamente.
Chi deve fare la valutazione del rischio violenza?
Il datore di lavoro, con il supporto dell'RSPP e del Medico Competente. Il Medico Competente diventa la sentinella capace di leggere, attraverso la sorveglianza sanitaria, se l'aumento dei casi di stress in un determinato reparto sia il sintomo di dinamiche vessatorie o di violenza latente.
Anche il rischio aggressione da parte di clienti rientra nel DVR?
Sì. Il rischio di molestie e violenze deve essere considerato anche se non direttamente causato dall'attività lavorativa, ma che si verifica durante l'attività lavorativa. Bar, ristoranti, negozi e sportelli al pubblico devono mappare anche questo scenario. Chi gestisce attività come parrucchieri o centri estetici deve prestare particolare attenzione durante le prossime ispezioni.
La valutazione del rischio violenza e molestie non è più una buona pratica: è un obbligo di legge in vigore dal 31 dicembre 2025. L'inclusione del rischio di violenza e molestie nel DVR significa adottare un approccio più ampio alla sicurezza, riconoscendo che la stessa non riguarda solo l'assenza di incidenti, ma anche la qualità delle relazioni nei luoghi di lavoro.
Aggiornare il DVR, formare i lavoratori e predisporre procedure di segnalazione non è solo compliance: è protezione concreta per le persone e per l'azienda. Se non hai ancora aggiornato il tuo DVR o hai dubbi su come procedere, chiamaci al numero 800.916726 per una prima valutazione gratuita. Rispondiamo a tutte le domande delle imprese che vogliono essere in regola senza perdere tempo.
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